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Ordinanza n. 8 del 14/06/2024 - Applicazione delle misure di prevenzione del rischio incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità

Con Ordinanza Sindacale n. 8 del 14 giugno 2024, pubblicata all'Albo Pretorio on Line del Comune, sono state approvate le seguenti misure di prevenzione degli incendi valide nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2024:

Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal 15/06/2024 al 15/10/2024 sono vigenti i seguenti 



DIVIETI:

• DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
• DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
• DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
• DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
- usare motori o fornelli che producano faville o brace;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- far brillare mine;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
- gettare fiammiferi o sigarette accese;
- sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
• DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.

ed i seguenti

OBBLIGHI:

1) Dispositivi per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi 
Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, è fatto obbligo di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 75 c. 14 del regolamento Regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.
I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. 
All’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e regionali si applicano la specifica normativa e le disposizioni adottate dall’Ente di gestione.

2) Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l’eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all’art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii..
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

3) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, è fatto obbligo di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione – di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l’OBBLIGO, di cui all’art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all’art.3, c.4 lett.a) del D.M. n.2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante “Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è fatto obbligo di realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell’art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006. Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all’art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

5) Attività ad alto rischio esplosivo 
Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. n. 353/2000, è fatto obbligo di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.
Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.
Si richiama il DIVIETO, di cui all’art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

6) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, è fatto obbligo di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

 



lunedì 17 giugno 2024 22:23:16




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